Sommario
IMPOSTE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
Tassazione dei rinnovi contrattuali , dei premi di produttività e dei trattamenti accessori
Rivalutazione del valore delle partecipazioni
Modifiche alla disciplina sulle locazioni brevi
Fiscalità della previdenza complementare
Maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali
Credito ZES , ZLS e Agricoltura
Affrancamento riserve in sospensione di imposta
REDDITO DI IMPRESA E DI LAVORO AUTONOMO
Cessione e assegnazione agevolata beni societari
Estromissione degli immobili dall’ impresa individuale
Modifiche alla disciplina delle plusvalenze sulle partecipazioni e dei dividendi
Valutazione titoli in bilancio
Base imponibile Iva per operazioni permutative e dazioni in pagamento
Invio aggregato dei corrispettivi giornalieri e transazioni POS
Limiti alla compensazione orizzontale
Pagamento dei liberi professionisti da parte della P.A.
Accesso ai dati da parte dell’Agenzia Entrate – Riscossione
Contributo per le spese amministrative doganali sulle piccole spedizioni
Gentili Clienti,
La Legge di Bilancio per l’anno 2026 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30/12/2025 come legge 199/2025 . Di seguito un breve sunto degli aspetti più rilevanti di questo provvedimento. Si precisa che tutte le misure hanno effetto, ove non diversamente specificato, dal primo gennaio 2026, fatte salve quelle per le quali sia necessaria l’emanazione di appositi decreti attuativi.
Viene ridotta l’aliquota IRPEF sul secondo scaglione di reddito (da 28mila a 50mila euro) dal 35% al 33% da cui consegue una diminuzione dell’imposta sino a 440 euro.
Tassazione dei rinnovi contrattuali , dei premi di produttività e dei trattamenti accessori
Dall’incremento dal 26% al 33% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze sugli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026 prevista dalla legge di bilancio 2025 vengono escluse le stablecoins legati all’euro emessi da soggetti autorizzati nell’ambito dell’Unione Europea.
Rivalutazione del valore delle partecipazioni
Viene ritoccata dal 18% al 21% l’imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni
Modifiche alla disciplina sulle locazioni brevi
Dal 2026, per la locazione breve di più due immobili è necessaria l’apertura di una partita IVA
Fiscalità della previdenza complementare
Il tetto di deducibilità dei contributi versati alla previdenza complementari diventano aumenta da 5.164,57 euro a 5.300 euro.
A differenza di quanto previsto dalla legge di bilancio 2025 , nel 2026 rimangono immutate le aliquote di detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia ovvero:
in entrambi i casi il massimale di spesa rimane invariato a 96mila euro.
Viene confermato anche il c.d. “bonus mobili” in misura pari al 50% della spesa sino a 5mila euro
Maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali
Viene introdotta una disciplina a favore delle imprese di maggiorazione dell’ammortamento (cosiddetto “iper- ammortamento”) per investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi compresi negli allegati IV e V della legge di bilancio interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Sono compresi anche gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo.
Le maggiorazioni base da applicare al costo degli investimenti sono pari a:
180 per cento, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro
100 per cento, per investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
50 per cento, per investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
I beni devono essere prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo.
L’aiuto è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili. L’agevolazione, invece, non è applicabile agli investimenti che beneficiano dell’agevolazione per investimenti in beni strumentali 4.0.
Credito ZES , ZLS e Agricoltura
Viene esteso al 2028 il credito d’imposta nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica) e Zone Logistiche Semplificate (ZLS) concedibile nei limiti dei fondi stanziati. L’accesso al contributo è vincolato a specifici obblighi di comunicazione.
Viene istituito uno specifico credito d’imposta del 40 per cento ( fino a 1 milione di euro) sugli investimenti effettuati, dal 1 gennaio 2026 al 28 settembre 2028, in determinate tipologie di beni materiali e immateriali strumentali nuovi (Allegati IV e V della legge di bilancio), da parte dalle imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura concedibile entro i limiti dei fondi stanziati.
Viene prevista la rimodulazione e l’estensione al 2026 del credito d’imposta per gli investimenti effettuati dalle imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura situate nella Zes Unica (articolo 16-bis comma 1 del Dl n. 124/2023).
Affrancamento riserve in sospensione di imposta
I saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024, possono essere affrancati, anche solo parzialmente, con l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap del 10 per cento.
Cessione e assegnazione agevolata beni societari
Viene riproposta la possibilità di versare un’imposta sostitutiva sulle assegnazioni o cessioni di beni immobili o mobili registrati non strumentali dalle società commerciali ai soci. L’imposta, da versare in due rate entro il 30 settembre e 30 novembre 2026, è pari all’8% (10,5% se la società non è operativa in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti) calcolata sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto dei beni. Lo stesso regime si applica alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni (immobili o mobili registrati) non strumentali e che si trasformano in società semplici entro il medesimo termine del 30 settembre 2026. Viene prevista la riduzione dal 3 all’1,5 per cento dell’aliquota dell’imposta di registro eventualmente applicabile a dette assegnazioni o cessioni e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
Estromissione degli immobili dall’ impresa individuale
Le imprese individuali possono effettuare entro il 31 maggio 2026 l’estromissione dal proprio patrimonio dei beni immobili strumentali non produttivi di reddito fondiario includendovi anche i beni posseduti al 30 settembre 2025. L’adesione all’istituto comporta l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e dell’Irap pari all’8% della differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto. I versamenti rateali dell’imposta sostitutiva vanno effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2026 ed entro il 30 giugno 2027.Gli effetti dell’estromissione decorrono dal 1° gennaio 2026.
Modifiche alla disciplina delle plusvalenze sulle partecipazioni e dei dividendi
Il regime di tassazione agevolata dei dividendi e delle plusvalenze percepiti dagli imprenditori e dalle società o enti residenti (c.d. PEX) viene limitato l’accesso alle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5% ovvero di importo non inferiore a 500 mila euro.
Valutazione titoli in bilancio
E’ prevista la possibilità di iscrivere in bilancio le partecipazioni non destinate a permanere durevolmente nel patrimonio in base al loro valore di iscrizione in bilancio anziché al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. A tal fine è necessario istituire una riserva indisponibile di utili di importo almeno pari alla differenza tra i valori registrati in contabilità e quelli di mercato.
Estensione dell’obbligo di pagamento della ritenuta sulle provvigioni per rapporti di intermediazione commerciale
L’obbligo di applicazione della ritenuta di acconto esistente per gli agenti di commercio viene estesa a agenzie di viaggio e turismo, agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, agenti e commissionari di imprese petrolifere per le provvigioni corrisposte a partire dal 1 marzo 2026
Razionalizzazione della disciplina in materia di rateizzazione per la tassazione delle plusvalenze sui beni strumentali
La possibilità di rateizzare le plusvalenze realizzate sulla cessione di beni strumentali viene limitata alle sole cessioni di aziende o rami di azienda detenuti da almeno tre anni o alle cessioni dei “cartellini” degli atleti detenuti dalle società sportive professionisti per almeno due anni.
A partire dal 2028 tutte le transazioni commerciali tra imprese sono assoggettate ad una ritenuta di acconto dello 0,5% elevata al 1% dal 2029
Base imponibile Iva per operazioni permutative e dazioni in pagamento
Le basi imponibili IVA delle cessioni di beni e prestazioni di servizi in caso di permute non sono più parametrate al valore normale dei beni e servizi ceduti ma ai costi sostenuti per effettuare la cessione o la prestazione.
Invio aggregato dei corrispettivi giornalieri e transazioni POS
Come previsto dalla legge di bilancio 2025 dal 1° gennaio 2026 i lettori o software POS dovranno essere interconnessi al registratore telematico per l’invio giornaliero aggregato dei dati dei corrispettivi e delle transazioni al SDI. L’interconnessione avverrà associando sul portale “fatture e corrispettivi” dell’Agenzia Entrate l’identificativo telematico del registratore di cassa all’identificativo telematico del terminale POS. Per le attività già in essere tale operazione dovrà essere eseguita entro il 15 marzo prossimo.
Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (c.d. “rottamazione quinquies”)
Viene riproposta la c.d. rottamazione dei debiti affidati all’Agenzia della Riscossione (le cartelle esattoriali) relativi ad omessi versamenti erariali (IRPEF , IVA, IRAP ecc.) e previdenziali a favore dell’INPS con esclusione dei debiti derivanti da attività di accertamento. Come nelle versioni precedenti di tale istituto i debiti possono essere estinti col pagamento della sola sorte capitale e delle spese di notifica e di eventuali procedure esecutive con esclusione di interessi e sanzioni. È possibile rateizzare il pagamento fino a un massimo di 54 rate bimestrali di pari ammontare e interessi al tasso del 3% annuo a partire dal 1° agosto 2026. La domanda di accesso alla definizione agevolata andrà effettuata entro il 30 aprile 2026, con l’indicazione del numero di rate scelto. Le Regioni e gli altri enti locali possono prevedere in autonomia di stabilire proprie forme di definizione agevolata.
Limiti alla compensazione orizzontale
Il divieto di compensazione nel modello f24 dei crediti tributari in presenza di debiti affidati all’agenzia di riscossione per un importo superiore a 100mila euro viene esteso alle debitorie superiori a 50mila euro.
Pagamento dei liberi professionisti da parte della P.A.
È stabilito che, a decorrere dal 15 giugno 2026, anche per il pagamento di importi fino a 5mila euro dovuti da amministrazioni pubbliche a liberi professionisti per l’attività professionale svolta debba essere prodotta da detti percettori una certificazione attestante il regolare adempimento degli obblighi fiscali e contributivi, contestualmente alla presentazione della fattura per le prestazioni rese.
Accesso ai dati da parte dell’Agenzia Entrate – Riscossione
L’agenzia delle entrate – Riscossione potrà accedere ai dati relativi ai corrispettivi e delle fatture emesse nel semestre precedente all’iscrizione a ruolo del debito al fine di procedere ad azioni esecutive mirate.
Contributo per le spese amministrative doganali sulle piccole spedizioni
Viene istituito un contributo di 2 euro per le spedizioni di merci provenienti da Paesi extra-Ue di modico valore (ossia non superiore a 150 euro), riscosso dagli Uffici delle Dogane all’atto dell’importazione definitiva delle suddette merci.